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Decreto Ischia ingiusto

by Giuseppe Cristoforoni
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AiR Architetti In Rete. COMUNICATO

Le elezioni per il rinnovo del consiglio dell’Ordine degli Architetti sono ancora in corso, ma ciò che ci succede intorno, non può non interessarci, nel Nostro “Manifesto” è scritto a chiare lettere: Recuperare l’estinta autorevolezza dell’ordine degli architetti di Napoli e Provincia è prioritario per la dignità ed il decoro della professione, si prospetta una maggiore presenza e protagonismo del Consiglio sulle problematiche di attualità della Città, dell’area Metropolitana e della Regione.

Oggi va in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge varato per Genova, riguarda anche in piccolissima parte la nostra Regione, anzi la nostra Provincia; il Decreto nell’articolo 25, ormai detto “Decreto Ischia”, per risolvere il problema urgente di dare casa ai terremotati, lo Stato, decide di rinunciare alla tutela del paesaggio, decide di rinunciare alla tutela idrogeologica, decide di rinunciare al diritto/dovere del ripristino della legalità violata, decide di rinunciare all’obbligatoria acquisizione degli immobili abusivi al pubblico patrimonio, decide di rinunciare all’obbligatoria demolizione degli immobili realizzati in aree di tutela assoluta, decide ancora di finanziare la riparazione e la ricostruzione di quegli immobili, legittimandoli e restituendoli ai loro abusivi costruttori.

Noi di AIR non possiamo accettare e tacere a tutto ciò! Una disposizione così specifica, e diretta, ingiusta rispetto alla legge, rispetto al resto dell’Isola, rispetto al resto della Regione e dell’Italia tutta, ha secondo noi sapore di ingiustizia e vizi di INCOSTITUZIONALITA’.

Il Decreto Ponte di Genova :https://www.professionearchitetto DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018,n. 109.

Art. 25. Definizione delle procedure di condono

  1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente decreto, i Comuni di cui all’articolo 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
  2. I comuni di cui all’articolo 17, comma 1, provvedono, anche mediante l’indizione di apposite conferenze dei servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all’esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all’accoglimento di dette istanze.

Lungi da noi, l’idea di non voler aiutare o dare una mano ai terremotati, in un paese come il nostro, dove sei quasi obbligato a commettere abusi, ma, leggere ciò che è previsto nel provvedimento proposto è inaccettabile. Perché questo salto nel passato fino ad arrivare al 1985, al cosiddetto condono Craxi?

it/legge-47-85-condono-edilizio-17-marzo-1985/

Legge 23 dicembre 1994, n. 724 =condono-2

it/dl-269-2003-conv-legge-326-2003-terzo-condono-edilizio/

Perché specificare che la definizione delle istanze “trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 2.”, anche se presentate “ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n. 326, ancora pendenti”?

Questo unicamente per aggirare l’ostacolo che sta nella Legge Berlusconi del terzo condono, dove venne stabilito che: (art.32, comma 27, lett. d, del D.L.269/2003) “Nelle zone soggette a vincoli idrogeologici e delle falde acquifere, del beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali,” le opere abusive non sono comunque condonabili ove risultino “non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

E ancora, “per il condono del 1994 e per quello del 2003 fu fissato un limite di volumetria condonabile nella misura del 30% della volumetria preesistente e, comunque, non superiore a mc. 750”, limite che non esisteva nel condono del 1985. Per cui, solo pochissime delle 6.804 istanze presentate nell’isola potrebbero essere accolte.

Cosa ne pensano i Colleghi candidati nelle altre liste, e quelli indipendenti? Parliamone: noi Architetti siamo responsabili di ciò che accade nei nostri territori, cerchiamo di esserne “protagonisti”, proponiamo, discutiamo, facciamoci valere!

Abbiamo 60 giorni di tempo per fare pressing sulle Camere affinché si apportino le dovute e giuste modifiche all’articolo 25.

Per AiR: Giuseppe Cristoforoni, Architetto