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LE CITAZIONI: Assemblea Costituente. Il diritto di resistenza

Resistenza agli atti dei poteri pubblici che violano le libertà fondamentali

by Ernesto Scelza
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Foto by Archivio Quirinale

 

Il 3 dicembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione discute e vota un articolo sulla “Resistenza agli atti dei poteri pubblici che violano le libertà fondamentali” presentato da Giuseppe Dossetti. L’articolo è approvato con 10 voti favorevoli, 2 astenuti e 1 contrario, ma non verrà inserito nel testo della Costituzione perché considerato un principio implicito, assorbito nell’art. 54 e nell’art. 2 (che afferma che la Repubblica tutela i diritti inviolabili dell’uomo) che “possono essere interpretati nel senso che esiste il diritto/dovere di resistere a un potere che calpesta i principi costituzionali”. La discussione è conservata nelle “Appendici del Titolo IV della Parte prima – Argomenti o articoli non entrati nella Costituzione – Resistenza agli atti dei poteri pubblici che violano le libertà fondamentali”.

 

«Il Presidente Tupini pone in discussione l’articolo 3 dell’onorevole Dossetti:

“La resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri, che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione, è diritto e dovere di ogni cittadino”.

(…) Concetto Marchesi (Pci) dichiara che avrebbe preferito che fosse stata usata la formula dell’articolo 21 della Costituzione francese: “Qualora il Governo violi la libertà e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza sotto ogni forma è il più sacro dei diritti e il più imperioso dei doveri”. Con le parole “sotto ogni forma” si implica il ricorso a forme anche non strettamente legali.

(…) DossettiRelatore, essendo sostanzialmente d’accordo con l’onorevole Marchesi, ripete di non aver nulla in contrario ad accettare la dizione della Costituzione francese.

Giuseppe Grassi (Udn) fa presente che l’articolo 21 della Costituzione francese risponde ad un momento storico particolare della Francia, in quanto si è voluto affermare che la resistenza francese al governo Petain, durante il periodo dell’occupazione tedesca, è stata un sacro diritto ed un dovere del popolo. Invece nel caso in esame si vuole affermare il diritto alla resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri che violino le libertà fondamentali. Considera quindi la formula proposta dall’onorevole Dossetti più ampia di quella francese, in quanto si sancisce un principio generale, già affermato in dottrina, che cioè l’atto compiuto dal pubblico potere al di fuori della legge può essere oggetto di ribellione individuale o collettiva. È perciò favorevole alla proposta Dossetti.

(…) DossettiRelatore, ritiene che si debba affermare che la resistenza non solo è un diritto, ma è un dovere, suscettibile di determinare delle sanzioni, in caso di inosservanza, salvo stabilire di volta in volta la sanzione in relazione alle singole situazioni ed alle conseguenze che ne sono derivate, come si è verificato per l’eccidio delle Fosse Ardeatine.

Mario Cevolotto (Ddl), Relatore, è favorevole ad affermare che la resistenza è anche un dovere, specialmente nei riguardi di alcune categorie di cittadini, come per esempio i pubblici ufficiali che devono avere il dovere di opporsi a un ordine del superiore che sia contrario alle norme della Costituzione. La distinzione tra i casi in cui sia un dovere e quelli in cui sia soltanto un diritto, potranno essere specificati da una legge speciale.

Aldo Moro (Dc) crede che la richiesta dell’onorevole Marchesi, circa l’articolo 21 della Costituzione francese, abbia avuto principalmente lo scopo di individuare il significato della norma in discussione. A parte la non opportunità di copiare l’articolo della Costituzione francese, sostanzialmente la formula proposta dall’onorevole Dossetti raggiunge lo stesso scopo del suddetto articolo 21, vale a dire di sancire il diritto alla rivoluzione, dandogli una giustificazione etico-giuridica. Insieme a questa giustificazione si è posto però un limite, perché in tanto la rivoluzione è legittima in quanto nasca da uno stato di indebita compressione dei diritti di libertà sanciti dalla Costituzione. A quanto è stato dichiarato dai Relatori sull’espressione: “dovere”, aggiunge che essa può essere intesa anche come un dovere morale, che è bene sia affermato dalla Costituzione, nel senso che la passività, di fronte all’arbitrio dello Stato, costituisce inosservanza di un dovere morale fondamentale. Crede, pertanto, che la norma abbia un preciso e netto significato giuridico, in quanto pone un criterio direttivo al legislatore penale, affinché non consideri come reati degli atti commessi con apparenza delittuosa; ma che hanno invece il nobile scopo di garantire la libertà umana.

Palmiro Togliatti (Pci) può accettare l’articolo in esame, quantunque annetta poca importanza alla giustificazione legale di una rivoluzione, perché, a suo avviso, ciò che legittima una rivoluzione è la vittoria. Però, fa rilevare che la formula, così come è stata redatta dall’onorevole Dossetti, pur essendo accettabile, potrebbe dar luogo in un domani ad inconvenienti nella pratica legislativa. Fa così l’esempio di uno sciopero fiscale di fronte ad una nuova imposizione di tasse da parte dello Stato.

Ad ogni modo, dichiara che voterà favorevolmente, perché in caso contrario potrebbe sembrare che si voglia precludere la via all’azione di resistenza contro un potere tirannico.

(…) Il Presidente Tupini pone in votazione l’articolo 3 della relazione Dossetti:

“La resistenza, individuale e collettiva, agli atti dei pubblici poteri che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti, dalla presente Costituzione, è diritto e dovere di ogni cittadino”.»

Assemblea Costituente, Resistenza agli atti dei poteri pubblici che violano le libertà fondamentali.

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