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Perché dire si alla separazione delle carriere

La radice garantista del processo accusatorio: Pagano, Carrara, Racinaro, Vassalli

by Cecchino Cacciatore
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Per comprendere il senso della separazione delle carriere occorre guardare alla lunga storia culturale del processo penale italiano. Una prima formulazione rigorosa del problema si trova già nella riflessione del tardo 700 di Francesco Mario Pagano il quale, nelle Considerazioni sul processo criminale e nella Logica de’ probabili, afferma che la giustizia penale deve fondarsi su regole di verificabilità razionale. La verità processuale non nasce dall’intuizione del giudice-investigatore, ma dal confronto regolato tra ipotesi contrapposte. Se la prova nasce dal confronto, il giudice deve restare estraneo all’interesse accusatorio.

Questa intuizione riaffiora nella grande costruzione scientifica di Francesco Carrara, per il quale il processo penale non è uno strumento per rendere più efficiente la repressione, ma un sistema di garanzie volto a limitare il potere punitivo. Celebre è la lettera del 28 dicembre 1869 a Giuseppe Garibaldi, nella quale Carrara scrive con amara ironia: «Voi avete combattuto tutta la vita per le libertà politiche con la spada, ed avete vinto. Io combatto da quarant’anni per le libertà civili con la penna, e non ho ancora vinto». Il problema del processo penale moderno, osservava infatti Carrara, è impedire che l’accusa diventi il centro dominante del giudizio.

Il passaggio decisivo avviene nel Novecento con la riforma promossa da Giuliano Vassalli, che segna la trasformazione del processo penale italiano in senso accusatorio e inaugura la costituzionalizzazione del processo. Tale evoluzione trova compimento nella riforma dell’articolo 111 della Costituzione del 1999, che introduce il principio del giusto processo, del contraddittorio nella formazione della prova e della parità tra accusa e difesa.

La verità processuale diventa così l’esito di un confronto regolato tra le parti, mentre il giudice assume il ruolo di garante della correttezza del contraddittorio. Tuttavia permane una frizione: il processo è ormai accusatorio, ma l’ordinamento giudiziario conserva tratti derivati da una concezione unitaria della funzione giudiziaria.

La separazione delle carriere nasce dentro questa tensione. Non come sfiducia verso la magistratura, ma come coerente sviluppo della struttura del processo accusatorio. Lo suggerisce anche la lettura sistematica degli articoli 25 e 112 della Costituzione: il primo riguarda la decisione affidata al giudice terzo, il secondo l’iniziativa dell’azione penale propria del pubblico ministero.

È una distinzione funzionale che la riflessione contemporanea, da ultimo con Roberto Racinaro, ha riportato al centro del dibattito: la fiducia del cittadino nel processo nasce quando è visibile la differenza tra chi accusa e chi giudica.

La separazione delle carriere rappresenta così il punto di arrivo coerente di una lunga tradizione garantista che va da Pagano a Carrara, fino alla costituzionalizzazione del processo penale voluta da Vassalli: il momento in cui il processo diventa definitivamente una forma di libertà.

 

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