fbpx
Home Ambiente Giornata Mondiale per l’Ambiente. La “Dichiarazione di Stoccolma”

Giornata Mondiale per l’Ambiente. La “Dichiarazione di Stoccolma”

by Redazione
0 comment

5 giugno, Giornata Mondiale per l’Ambiente. Venne istituita dall’ONU nel 1972 a seguito della Conferenza tenutasi quell’anno a Stoccolma su “L’Ambiente umano”. La Conferenza adottò la famosa Dichiarazione di Stoccolma che fissò 26 “principi”. Forse perfettibili, a tratti magari un po’ indulgenti verso gli interessi dei Governi nazionali, ma comunque di fondamentale importanza. Vi invitiamo a dargli almeno un’occhiata.

  1. L’uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all’uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere. Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare l’ambiente a favore delle generazioni presenti e future. A questo fine, le politiche che incoraggiano o che mantengono l’apartheid, la segregazione razziale la discriminazione, le forme coloniali o simili di oppressione e di dominazione straniera, sono condannate e devono essere eliminate.
  2. Le risorse naturali della Terra ivi comprese l’aria, l’acqua, la terra, la flora e la fauna, e particolarmente i campioni rappresentativi degli ecosistemi naturali, devono essere preservati nell’interesse delle generazioni presenti e future, attraverso un’adeguata pianificazione e gestione.
  3. La capacità della Terra di produrre risorse rinnovabili essenziali deve essere mantenuta, e, sempre che sia possibile, ristabilita e migliorata.
  4. L’uomo ha particolare responsabilità nella salvaguardia e nella saggia amministrazione del patrimonio costituito dalla flora e dalla fauna selvatiche, e dal loro habitat, che sono oggi gravemente minacciati da un insieme di fattori sfavorevoli. La conservazione della natura, e in particolare della flora e della fauna selvatica, deve pertanto avere un posto importante nella pianificazione per lo sviluppo economico.
  5. Le risorse non rinnovabili della Terra devono essere utilizzate in modo tale da non rischiare il loro esaurimento ed in modo tale che i vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione siano condivisi da tutta l’umanità.
  6. Lo scarico di sostanze tossiche o di altre sostanze e lo sprigionamento di calore in quantità o in concentrazioni tali che l’ambiente non sia in grado di neutralizzarne gli effetti devono essere arrestati in modo da evitare che gli ecosistemi subiscano danni gravi o irreversibili. La giusta lotta dei popoli di tutti i paesi contro l’inquinamento deve essere incoraggiata.
  7. Gli Stati devono prendere tutte le misure possibili per impedire l’inquinamento dei mari, dovuto a sostanze che rischiano di mettere in pericolo la salute dell’uomo, di nuocere alle risorse biologiche e alla vita degli organismi marini, di danneggiare o di pregiudicare altre utilizzazioni dello stesso ambiente marino.
  8. Lo sviluppo economico e sociale è indispensabile se si vuole assicurare un ambiente propizio all’esistenza ed al lavoro dell’uomo e creare sulla Terra le condizioni necessarie al miglioramento del tenore di vita.
  9. Le cause ambientali imputabili a condizioni di sottosviluppo e a calamità naturali pongono gravi problemi e si può meglio porvi rimedio accelerando lo sviluppo mediante il trasferimento di un sostanziale aiuto finanziario e tecnologico in aggiunta allo sforzo interno dei paesi in via di sviluppo nonché tempestivo aiuto allorché è richiesto.
  10. Per i paesi in via di sviluppo la stabilità dei prezzi ed una remunerazione adeguata dei prodotti di base e delle materie prime sono essenziali per la gestione delle risorse dell’ambiente: dato che occorre prendere in considerazione i fattori economici e i processi ecologici.
  11. Le politiche ambientali di tutti gli Stati devono aumentare e non colpire il potenziale di sviluppo, presente e futuro, dei paesi in via di sviluppo e non devono neppure impedire il raggiungimento d condizioni di vita migliori per tutti. Stati ed organizzazioni internazionali devono adottare gli opportuni provvedimenti allo scopo di accordarsi sui mezzi per rimediare alle conseguenze economiche che può avere, a livello nazionale e internazionale, l’applicazione di misure di protezione dell’ambiente.
  12. Sarà necessario assicurare risorse per preservare e migliorare l’ambiente, tenendo presente le situazioni ed i bisogni particolari dei paesi in via di sviluppo e i costi che possono derivare dall’inserimento di misure di salvaguardia dell’ambiente nella pianificazione del loro sviluppo, come pure la necessità di porre a loro disposizione a loro richiesta, un’assistenza tecnica finanziaria supplementare a tal fine.
  13. Al fine di razionalizzare l’amministrazione delle risorse e di migliorare l’ambiente, gli Stati dovrebbero adottare una concezione integrata e sviluppata delle loro pianificazioni dello sviluppo in modo tale che il loro progresso sia compatibile con la necessità di proteggere e di migliorare l’ambiente, negli interessi della loro popolazione.
  14. Una pianificazione razionale è uno strumento essenziale se si vogliono conciliare gli imperativi dello sviluppo con la necessità di preservare e d migliorare l’ambiente.
  15. E’ necessario pianificare gli insediamenti umani e l’urbanizzazione, allo scopo di evitare effetti negativi sull’ambiente e ottenere i massimi benefici sociali, e ambientali per tutti. A questo riguardo, i progetti ideali per la denominazione colonialista e razzista devono essere abbandonati.
  16. Nelle regioni in cui il tasso di aumento della popolazione o la sua concentrazione eccessiva sono tali da esercitare un’influenza sfavorevole sull’ambiente e sullo sviluppo, oppure in quello in cui, la debole densità della popolazione rischia di impedire qualsiasi miglioramento dell’ambiente e di ostacolare lo sviluppo, si dovranno adottare delle politiche demografiche che rispettino i diritti fondamentali dell’uomo e che siano giudicate adeguate dai governi interessati.
  17. Istituzioni nazionali adeguate devono essere incaricate di pianificare, di amministrare e di controllare l’utilizzazione delle risorse dell’ambiente.
  18. La scienza e la tecnica, nell’ambito del loro contributo allo sviluppo economico e sociale, devono essere applicate per identificare, evitare e controllare i pericoli che minacciano l’ambiente e risolvere i problemi posti allo stesso per il bene dell’umanità
  19. E’ essenziale impartire l’insegnamento sulle questioni ambientali tanto alle giovani generazioni che alle adulte, tenendo conto dei meno favoriti al fine di sviluppare le basi necessarie per illuminare l’opinione pubblica, e dare agli individui, alle imprese e alle collettività, il senso delle loro responsabilità per quanto concerne la protezione ed il miglioramento dell’ambiente in tutta la sua dimensione umana. E’ inoltre essenziale che i mezzi di comunicazione di massa evitino di contribuire al deterioramento dell’ambiente, ma divulghino al contrario informazioni di tipo educativo sulla necessità di mettere gli uomini in grado di compiere progressi sotto ogni aspetto.
  20. In tutti i paesi, specialmente nei paesi in via di sviluppo, deve essere incoraggiata la ricerca e lo sviluppo scientifico, nel contesto dei problemi di ambiente, sia nazionali che multinazionali. A questo scopo deve essere incoraggiata la libera circolazione delle informazioni scientifiche e delle esperienze più recenti, al fine di facilitare la soluzione dei problemi ambientali; le tecnologie che riguardano l’ambiente dovranno essere a disposizione dei paesi in via di sviluppo, senza tuttavia che esse costituiscano un onere economico per i paesi in via di sviluppo.
  21. In conformità allo Statuto delle Nazioni Unite ed ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse secondo le loro politiche in materia di ambiente, e hanno il dovere di assicurarsi che le attività esercitate entro i limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all’ambiente di altri Stati o a regioni che non sono sottoposte ad alcuna giurisdizione nazionale.
  22. Gli Stati devono collaborare per sviluppare maggiormente il diritto internazionale in ciò che concerne la responsabilità ed il risarcimento delle vittime dell’inquinamento e di altri danni ecologici che le attività svolte nei limiti della giurisdizione di questi Stati o sotto il loro controllo causano a regioni situate al di fuori dei limiti della propria giurisdizione.
  23. Senza pregiudizio dei principi generali che potranno essere adottati dalla comunità internazionale, né di criteri a livelli minimi che dovranno essere definiti a livello nazionale, è necessario in ogni caso tener conto della scala dei valori prevalenti in ogni paese e dell’applicabilità di norme che sono valide per i paesi più progrediti, ma che non possono essere adattate ai paesi in via di sviluppo, e costituire per tali paesi un costo sociale ingiustificato.
  24. I problemi internazionali riguardanti la protezione ed il miglioramento dell’ambiente dovrebbero essere affrontati in uno spirito di cooperazione da parte di tutti gli Stati, grandi o piccoli, su un piano d’uguaglianza. Una cooperazione attraverso accordi multilaterali o bilaterali, o attraverso altri mezzi idonei, è indispensabile per prevenire, eliminare o ridurre e limitare efficacemente i pericoli all’ambiente, risultanti da attività esercitate in tutti i campi, e ciò nel rispetto della sovranità e degli interessi di tutti gli Stati.
  25. Gli Stati devono assicurarsi che le organizzazioni internazionali svolgano un ruolo coordinato, efficace e dinamico nella preservazione e nel miglioramento dell’ambiente.
  26. All’uomo e al suo ambiente devono essere risparmiati gli effetti delle armi nucleari e di tutti gli altri mezzi di distruzione di massa. Gli Stati devono tentare di raggiungere a breve scadenza un accordo in seno ai competenti organi internazionali, per la eliminazione e la completa distruzione di tali armi