Home In evidenza Rider, l’inchiesta si allarga alla Deliveroo

Rider, l’inchiesta si allarga alla Deliveroo

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

by Flavio Cioffi
0 comments

 

Tornano alla ribalta i rider. Dopo il controllo giudiziario disposto d’urgenza alcune settimane fa a carico della Foodinho (Glovo), poi convalidato dal Gip, la Procura di Milano lo ha applicato ieri anche alla Deliveroo Italy, colosso del delivery food. L’amministratore giudiziario nominato, sempre in caso di convalida da parte del gip, dovrà procedere alla regolarizzazione dei rider che risultavano lavorare per la Deliveroo all’avvio dell’inchiesta: circa 3.000 a Milano e 20.000 nel resto d’Italia. Non solo, dovrà anche adottare assetti organizzativi per evitare il ripetersi dei reati contestati.

Si tratterebbe di paghe da 4 euro l’ora, fino a 12 ore di lavoro al giorno, compensi inferiori del 90 per cento ai minimi contrattuali con redditi sotto la soglia di povertà, rapporto di lavoro falsamente autonomo con conseguente omissione dei versamenti contributivi, controllo a distanza della posizione dei rider e dell’andamento delle consegne. Una situazione che durerebbe da anni. Si ipotizza quindi il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (art. 603-bis del codice penale).

I carabinieri del Nucleo ispettorato del Lavoro hanno poi acquisito documentazione presso alcune grandi aziende, non indagate, che si avvalgono della Deliveroo Italy per le consegne: McDonald’s Italia, Burger King Restaurants Italia, Esselunga, Carrefour, Crai Secom, Poke House e KFC Italia. L’obiettivo sarebbe quello di verificare l’adeguatezza delle procedure adottate.

Ma vediamo cosa dice esattamente il codice penale.

Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Domanda: questo significa che in tutti gli altri casi non c’è sfruttamento? Che strano, eravamo convinti che lo sfruttamento dei lavoratori fosse necessariamente alla base dell’attuale sistema di produzione. Ricordi di un passato distonico.

 

Leave a Comment