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Il ventennale del codice dell’ambiente, II

breve saggio di diritto ambientale

by Stefano Sorvino
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L’Autore, avvocato Stefano Sorvino, è Direttore Generale di Arpa Campania (precedente: https://www.genteeterritorio.it/il-ventennale-del-codice-dellambiente-i/).

 

Nel 2016 è poi intervenuta la legge quadro n. 132, istitutiva del Sistema nazionale di protezione dell’ambiente (SNPA), in cui sono state organicamente inquadrate le preesistenti Agenzie ambientali e l’ISPRA, preposte all’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni di tutela ambientale (LEPTA) in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Si tratta di una importante normativa esterna all’architettura del D.lgs. n. 152/06 ma che di fatto lo integra a livello sistemico, attraverso la disciplina coordinata degli essenziali soggetti e strumenti tecnico-operativo preposti alle attività di conoscenza, controllo e monitoraggio ambientale nell’ottica della prevenzione collettiva.

Oltre alle varie modifiche ordinarie, come quelle introdotte dal D.lgs. n. 116/2020 nel settore dei rifiuti (circa la responsabilità del produttore, la classificazione, la tracciabilità, il trasporto e le sanzioni) e l’entrata in vigore del RENTRI, registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti, sono intervenute le varie modificazioni dei “decreti semplificazioni”, finalizzate alla velocizzazione del processo di attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), successivo al tragico biennio della pandemia, con particolare riferimento ai settori strategici delle bonifiche ed energie rinnovabili. In particolare, il decreto “semplificazioni” del 2021 ha introdotto corsie preferenziali per la VIA dei progetti del PNRR e ha modificato in senso di snellimento le norme sulle bonifiche, anche nei Siti di interesse nazionale.

Oltre alle innumerevoli modifiche legislative, è sopravvenuta nel 2022 la meritoria e fondamentale riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione, che – con voto unanime del Parlamento – ha esplicitamente introdotto nel testo la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali, anche nell’interesse delle generazioni future, “costituzionalizzandola” tra i principi programmatici della magna charta oltre che tra i criteri di riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni (di cui all’articolo 117 del titolo V). Tale significativa modifica del quadro ordinamentale ha finalmente elevato, in modo formale ed esplicito, la rilevanza ed il valore del bene ambiente a rango di principio costituzionale, ancorché si riteneva tale riconoscimento già consolidato nella più alta cornice del diritto vigente, soprattutto attraverso l’interpretazione evolutiva della dottrina e giurisprudenza della Corte Costituzionale degli ultimi decenni.

Ancora si segnalano le incisive modifiche introdotte dalla legge n. 191/2024, con obiettivi di sburocratizzazione e semplificazione, le misure di Green Economy e di modello circolare e soprattutto le innovazioni scaturenti dal decreto legge “Terra dei fuochi”, emanato dal governo nell’agosto scorso e convertito ad ottobre dalla legge n. 147/2025, incidenti in materia di bonifiche e rifiuti anche a livello sanzionatorio, con modifiche apportate alle fattispecie incriminatrici ed alle misure delle pene e variazioni inserite nella fase di conversione.

Tra l’altro l’ultima legge, in un percorso normativo articolato in progressive modifiche ed inasprimenti, ha trasformato l’abbandono e la gestione non autorizzata di rifiuti da condotte contravvenzionali a veri e propri delitti, punibili con l’arresto. La fattispecie dell’abbandono di rifiuti pericolosi è ora severamente punita e ad essa non è più applicabile l’istituto della “particolare tenuità del fatto”.

L’ultima novità del panorama normativo è costituita dalla recentissima entrata in vigore, nel mese di giugno, del D.lgs. n. 81/2026 – che ha recepito la Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente – sui cosiddetti ” nuovi ecoreati’ che, pur senza arrecare enormi modifiche, ha introdotto tra l’altro il delitto di “commercio di prodotti inquinanti’ ed ulteriori reati specifici, intervenendo anche sul D.lgs. n. 231/2001 sulla imputabilità di società e persone giuridiche, in ordine ai “reati-presupposto” e con estensione delle responsabilità amministrative.

In definitiva l’enorme numero, la frequenza ed il rilievo delle modifiche apportate al codice dell’ambiente per progressive stratificazioni, nell’arco di un ventennio, lo rendono oggi largamente superato ed obsoleto nella sua organicità, non tanto per una insufficienza di impostazione di base quanto per la quasi impossibilità di stabilizzare l’assetto del testo rispetto al naturale ed irrefrenabile dinamismo della materia ambientale, nella svariata proliferazione dei suoi filoni e sottotematismi.

Una ulteriore complicazione specifica è costituita dalla necessità di continui interventi di adeguamento alle sopravvenienze della copiosissima normativa tecnica contenuta nei molteplici allegati settoriali, che costituiscono parte integrante della norma primaria – con cui sono approvati ed allo stesso modo modificati – ed il cui contenuto potrebbe essere opportunamente delegificato, in modo da facilitare e snellire le troppo frequenti procedure di modifica ed integrazione.

Nel 2023, nella fase iniziale della legislatura, i ministri dell’Ambiente, Pichetto Fratin, e delle Riforme, Alberti Casellati, costituirono una nutrita Commissione interministeriale incaricata di elaborare, entro il 30 settembre del 2024, una bozza di legge delega per la revisione del Codice del 2006, propedeutica all’ emanazione di un (o più) decreto legislativo delegato di attuazione. La Commissione, incaricata di supportare un preciso disegno riformatore, veniva presieduta dal prof. Eugenio Picozza, emerito di diritto amministrativo alla Sapienza di Roma e co- presieduta dal giudice Pasquale Fimiani, costituita da trentatré esperti di qualità (giuristi, accademici, magistrati, avvocati dello Stato, operatori, tecnici, ambientalisti), con il doppio mandato di elaborare entro il 30.9.2024 uno schema di legge delega e, successivamente entro il 30.6.2025, di redigere uno o più decreti legislativi per l’attuazione.

Risulta che la Commissione incaricata Ambiente/Riforme abbia lavorato e prodotto documenti ma tuttavia non si è più saputo alcunché degli esiti del lavoro, i termini previsti sono ampiamente saltati e non risulta nemmeno che siano in atto ulteriori lavori preparatori, finalizzati alla ipotizzata riforma del Codice – oggi richiamata dalla circostanza del ventennale – che comunque richiederebbe tempi non brevi ed ora, forse, non più compatibili con la imminente fine della legislatura.

C’è da chiedersi se si tratti di una precisa scelta politica, quella di “congelare” l’obiettivo originariamente auspicato di una riforma del codice, già avviata sul piano tecnico, o piuttosto della realistica presa d’ atto – con conseguente rinuncia – dell’enorme difficoltà di “ricodificare” una normativa di per sé troppo fluida, oscillante e variabile per essere apprezzabilmente riorganizzata in un corpo normativo stabile e duraturo che tenga conto anche della significativa evoluzione e produzione giurisprudenziale in materia.

Da tale domanda e dalle possibili risposte scaturisce un ulteriore interrogativo, se cioè all’attualità valga la pena insistere sulla prospettiva di completa rivisitazione del codice – sicuramente meritevole di integrazioni organiche ed incisivi adeguamenti – o, almeno temporaneamente, rassegnarsi dinamicamente alla sua continua mutevolezza, puntando viceversa a mirati ed efficaci interventi normativi con tecniche più appropriate sugli aspetti sensibili e dinamici.

Infatti, a prescindere dagli indirizzi definitivi del prossimo futuro, per gli assetti ordinamentali resta sia la necessità di risolvere in modo puntuale una serie di delicate questioni aperte, sia la forte esigenza di maggiore integrazione ed organicità sistematica della normativa di riferimento, che non può ridursi alla sommatoria di interventi settoriali e, in qualche caso, di risposte contingenti, emergenziali e territoriali (come quelle per la Campania).

Tra i punti da definire oggi in maniera più avanzata e soddisfacente si segnalano tra l’altro la gestione semplificata delle terre e rocce da scavo, con il superamento del rigido regolamento n. 120/2017; l’accelerazione dei decreti “End of Waste” per specifiche categorie e filiere, riducendo la discrezionalità amministrativa del “caso per caso” e procedendo in modo strategico; il migliore coordinamento tra amministrazione dell’Ambiente e della Difesa per uniformare le procedure di bonifica di poligoni e caserme dismesse, che oggi costituiscono un patrimonio notevole da rigenerare e recuperare ad altri usi. Ed ancora, la migliore e più avanzata gestione del materiale di dragaggio e dei sedimenti marini; la rivisitazione del quadro regolatorio della governance pubblica, soprattutto di livello regionale per il ciclo integrato delle acque e rifiuti, anche con riferimento alla grande adduzione primaria da integrare nel perimetro dei servizi idrici; la compiuta e tempestiva attuazione di direttive e regolamenti unionali approvati o in itinere, come per la qualità dell’aria e la difesa del suolo.

In definitiva, a vent’anni dall’entrata in vigore del “quasi codice” dell’ambiente – in un settore a velocissima evoluzione normativa, tecnologica e giurisprudenziale – si manifestano tante ed importanti esperienze da raccogliere e rimeditare e, soprattutto, incisivi spunti dottrinali e giurisprudenziali con molto lavoro da produrre in senso di innovazione quali/quantitativa, di adeguamento e miglioramento delle tecniche normative, di organicità ed integrazione intersettoriale, di coordinamento, completamento e raccordo dei singoli aspetti regolatori nella ampia cornice dei principi unitari del diritto ambientale.

(fine)

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