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Concorso presidi. Il Tar e la “competenza” di Bussetti

by Piera De Prosperis
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Qualche tempo fa, mi sono trovata in una stazione ferroviaria del Cilento da poco ristrutturata. Dava l’immagine della pulizia, dell’ordine, dell’efficienza: i treni portavano ugualmente ritardo ma sembrava che, in quell’ambiente, il disagio dei passeggeri in attesa sarebbe stato più sopportabile.

Quando ho saputo dai miei amici, aspiranti dirigenti scolastici, le sedi del colloquio d’esame: Venezia, Palermo, Bologna ed altre, ho inizialmente pensato che la scelta del Ministero fosse del tutto immotivata, poi mi è tornata in mente quella stazioncina del Cilento, pulita, ordinata ed efficiente all’apparenza. Il disagio dello spostamento che i candidati dovevano affrontare era il prezzo da pagare per far apparire la prova più oggettiva, più lontana da inquinamenti esterni, insomma più ordinata ed efficiente. Non potendo garantire commissioni a livello provinciale o regionale impermeabili a pressioni, si spostavano i candidati in altre regioni.

Nonostante tutte le precauzioni prese, però, il 2 luglio 2019 il Tar per il Lazio ha annullato in toto la procedura concorsuale per dirigenti scolastici. Un epilogo già ipotizzato, viste le innumerevoli segnalazioni di irregolarità, che provenivano da più soggetti.

Analizziamo i fatti: la sentenza consta di ventidue pagine di cui le prime diciotto sono utilizzate dal Tar per respingere le richieste di annullamento presentate dalla prof. ricorrente.

Una prima questione sollevata è relativa alla validità del voto numerico in assenza di parametri di valutazione precisi, oggettivi e vincolanti; il Tar ha ritenuto infondata tale censura perché la griglia di valutazione conteneva idonei e adeguati criteri e indicatori.

Il Tar ha ritenuto non sufficientemente comprovata l’obsolescenza del software impiegato, non risultando dai verbali d’aula alcun difetto di funzionamento; del resto il sito del Miur ha illustrato il funzionamento del software.

Vi è poi la contestazione di aver proceduto, nell’attività di valutazione della prova scritta, prima all’assegnazione del punteggio ai quesiti a risposta chiusa e successivamente a quello a risposta aperta con giudizi di tipo discrezionale e conseguente influenza dei primi sui secondi: l’inversione delle valutazioni avrebbe garantito, invece, una corretta imparzialità. Non sussistendo alcuna norma che imponga l’ordine con cui procedere in caso di presenza contemporanea nella prova di quesiti a risposta chiusa e quesiti a risposta aperta, il tribunale non accoglie le obiezioni proposte.

La questione dell’unicità della prova, sollevata nel ricorso sia per lo slittamento nella regione Sardegna a causa della chiusura delle scuole nella provincia di Cagliari, sia per l’ammissione di concorrenti disposta dal Consiglio di Stato, non può, secondo il Tar, essere accolto per l’eccezionalità degli eventi.

Non è stata ritenuta fondata la violazione del principio dell’anonimato; il codice anagrafico ed il codice personale anonimo utilizzato come chiave di accesso alla prova scritta alla fine della prova venivano inserite in busta sigillata.

Il fatto che le sotto-commissioni non abbiano formalizzato la compilazione della griglie di valutazione con indicazione del numero e della data rappresentano, a giudizio del Tar, una irregolarità priva di conseguenze sulle operazioni di valutazione.

Non può avere alcuna valenza giuridica, secondo il Tar, la difformità di comportamento dei comitati di Vigilanza e soprattutto un diverso metro di valutazione circa l’uso dei testi ammessi. La sentenza ribadisce quanto previsto dalla norma in materia di consultazione dei testi e ritiene inammissibili e infondate le censure proposte anche in merito alle diverse percentuali di ammessi alle prove orali (verificatesi nelle regioni Campania, Calabria e Sicilia, di gran lunga inferiori alla media nazionale).

La censura dei provvedimenti istitutivi del Comitato Tecnico Scientifico per incompatibilità è disattesa perché i componenti, oggetto della contestazione, o non hanno mai partecipato a riunioni perché supplenti o si sono dimessi prima di assumere le funzioni.

Fino a questo punto, quindi, il Tar respinge tutte le obiezioni, anche quella, forse più preoccupante per i vincitori, dello slittamento della prova nella città di Cagliari. E si badi bene, solo nella città di Cagliari, per rischio idrogeologico a seguito del quale l’USR Sardegna, con celerità ed efficienza, rinvia la prova scritta su tutto il territorio regionale. Mentre nel bando del concorso, all’art. 8, così si legge: “2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR. Ma il Tar, come abbiamo detto, ha considerato l’eccezionalità degli eventi atmosferici.

Ed eccoci alla diciannovesima pagina della sentenza: “Con l’undicesimo motivo poi la ricorrente lamenta che i criteri di valutazione erano ab origine invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito”

Il decreto direttoriale della Direzione Generale, del 31 dicembre 2018, nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci quale componente della 12^ Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11^ Sotto-Commissione e la dott.ssa Francesca Busceti quale componente della 18^ Sotto-Commissione. Il 25 gennaio 2019 l’organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale ma anche dei componenti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l’attribuzione dei punteggi.

La dott.ssa Davoli e la dott.ssa Buscetti hanno svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso e non potevano essere nominate componenti dell’organismo tecnico come prevede. Per il dott. Marcucci, Sindaco del Comune di Alvignano, il ricorrente contesta l’illegittimità della nomina in pubblici concorsi.

Il Tar per il Lazio precisa che la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutte le determinazioni rilevanti per la valutazione dei candidati e la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte.

Per concludere, il Collegio giudicante asserisce che non è da considerare l’illegittimità della singola Sotto-Commissione che, non avendo corretto i compiti dei ricorrenti, non apporterebbe alcuna utilità per gli stessi. E’ accolto il ricorso sulla legittimità dell’operato della Commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione, con conseguente annullamento in toto della procedura concorsuale in questione.

Già l’Espresso in un approfondimento del 31 maggio 2019, “Concorso presidi, troppe anomalie: tra commissari ubiqui, ricorsi e fughe di notizie” (Elena Testi), aveva denunciato tale situazione di caos. Per esempio, a partecipare al concorso c’è stata Lucia Azzolina, deputata del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Istruzione della Camera. Nessun conflitto d’interessi, ma è evidente l’inopportunità per un parlamentare della Commissione Istruzione di prendere parte a una selezione pubblica per dirigenti scolastici. Intervistata sulla questione la parlamentare ha affermato: “È giusto che un deputato della Repubblica italiana pensi anche all’accrescimento della propria carriera, soprattutto in un partito dove c’è il vincolo dei due mandati”. Per la serie alla pagnotta non si rinuncia, costi quel che costi in termini di credibilità e decoro istituzionale.

Che dire, certamente ci saranno sviluppi. Il MIUR si rivolgerà al Consiglio di Stato per bloccare la sentenza e non ledere gli interessi di quelli che per il concorso si sono impegnati ed hanno investito tante energie e non solo. Forse in questo caso il Consiglio di Stato dirà che non c’era incompatibilità e salverà la faccia del Ministro Bussetti e di tutto il governo giallo-verde che quando si tratta di scuola, ancor peggio dei governi precedenti, dimostra di essere totalmente incapace sia per ignoranza sia per presunzione.

Immagino cosa provino in questo momento coloro che hanno superato le prove: rabbia, delusione, scontento, voglia di mollare …e così la scuola italiana muore, si perdono forze giovani e motivate. Ma non solo gli operatori della scuola sono mortificati, il popolo italiano tutto, ancora una volta, ci fa una grama figura.

Popolo di santi, poeti, navigatori e, ad essere buoni … incompetenti in mala fede.