fbpx
Home Campania Il TAR boccia la Dad di De Luca, vediamo perchè

Il TAR boccia la Dad di De Luca, vediamo perchè

by Redazione
0 comment

 

“Accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’esecutività dell’ordinanza impugnata nella parte di interesse dei ricorrenti. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 febbraio 2022 (…) Così deciso in Napoli il giorno 10 gennaio 2022.”

Questo il dispositivo del decreto del TAR della Campania sul ricorso proposto da alcuni genitori contro la Regione Campania per l’annullamento, previa sospensione, dell’efficacia dell’ordinanza di De Luca, la n. 1 del 7 gennaio scorso, che come noto ha sospeso le attività scolastiche in presenza nella scuola dell’infanzia e in quelle primaria e secondaria di primo grado. Tradotto: asili, elementari e medie.

Oltre al ricorso ed alla ulteriore memoria, il TAR ha valutato anche l’atto di costituzione della Regione e l’intervento dell’ANCI Campania pro De Luca. Quindi niente audizione delle parti, pur richiesta dagli avvocati della Regione.

A giudizio del Tribunale, i presupposti dell’ordinanza regionale risiedono, in estrema sintesi, nell’aumento dell’indice Rt, nella necessità di evitare assembramenti e di una più elevata copertura vaccinale, nel peggioramento del dato sui contagi, nel rischio di un’epidemia non gestibile, nelle richieste dei presidi e dell’ANCI, nell’aumento dei ricoveri nella fascia pediatrica, nell’impossibilità di assicurare il rispetto delle disposizioni governative, nella sospensione dei ricoveri ospedalieri programmati, nella posizioni della Conferenza delle Regioni.

E però, considera il TAR, il Decreto Legge varato dal Governo detta misure dettagliate proprio sugli aspetti evidenziati dalla Regione. E si tratta di una normativa sovraordinata. La Regione può individuare una sua “regola” solo se vi sia mancanza di altra regola. Ma con ogni evidenza non è questo il caso. Ergo, “non residua spazio alcuno per disciplinare diversamente l’attività scolastica in stato di emergenza sanitaria”. Se la Regione non è, legittimamente, d’accordo col Governo, non può per questo adottare provvedimenti amministrativi distonici rispetto alle scelte nazionali.

La Campania, poi, non è zona rossa e la sola eventualità di gravi rischi non radica la necessaria situazione di emergenza, eccezionale e straordinaria. Né risultano rischi specificamente riferiti alla popolazione scolastica. Inoltre, “è dubbia anche l’idoneità della misura disposta, tenuto conto della prolungata chiusura connessa alle festività natalizie, che non ha, tuttavia, evitato l’aumento registrato dei contagi”.

Quanto alle “rappresentate difficoltà del sistema sanitario regionale, lungi dal giustificare l’adozione della misura sospensiva, dimostrano piuttosto la carente previsione di adeguate misure preordinate a scongiurare il rischio, ampiamente prevedibile, di collasso…”