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Abuso di posizione dominante? Solo un pò

by Lucia Severino
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Molto interessante la sentenza del TAR del Lazio (del 22 maggio pubblicata il 4 giugno) sul caso Onorato/Grimaldi in Sardegna. Si tratta del ricorso presentato da Moby-CIN del Gruppo Onorato contro l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e nei confronti della Grimaldi Euromed e altri, per l’annullamento della sanzione di circa 29milioni di euro comminata nel marzo dell’anno scorso per abuso di posizione dominante. Un’altra puntata, rilevante, della guerra commerciale in atto da tempo tra i due Gruppi. Una guerra combattuta nelle aule giudiziarie, sui giornali, nei Ministeri, nelle sedi delle Autorità portuali e via dicendo.

Vi avevamo già dato conto (https://www.genteeterritorio.it/alla-conquista-della-sardegna/) del provvedimento dell’AGCM. Seguendo la ricostruzione in fatto del Giudice amministrativo, l’AGCM ha ritenuto che Moby-CIN abbiano posto in essere un abuso di posizione dominante sui tre mercati rilevanti individuati, cioè le rotte Nord Sardegna – Nord Italia, Nord Sardegna – Centro Italia e Sud Sardegna – Centro Italia, attraverso un’unica strategia escludente consistita nel boicottaggio diretto e indiretto delle imprese della logistica. In buona sostanza, Moby-CIN non imbarcavano i mezzi delle imprese che si erano rivolti a Grimaldi (boicottaggio diretto) e concedevano sconti fidelizzanti a chi non utilizzava i servizi Grimaldi (boicottaggio indiretto).

Il TAR ha dovuto affrontare alcune questioni di valenza generale. La prima quella relativa alla definizione di abuso di posizione dominante, non contenuta nella norma che si limita a delineare una fattispecie aperta. Il Giudice ha ritenuto sussistere la dominanza quando un’impresa è in grado di influire notevolmente sul modo in cui si svolge la concorrenza e ne riconosce l’abuso laddove si accerti, in via indiziaria, un intento escludente pur in presenza di comportamenti analiticamente leciti. Uno scenario inquietante di norme (volutamente?) vaghe, grande potere di indagine e ampi margini interpretativi. Indizi e non prove? Notevolmente quant’è in una scala da uno a dieci?

Inoltre, una volta appurata l’astratta idoneità della condotta ad alterare la concorrenza, non occorre anche che se ne verifichino gli effetti concreti. Che sembra un po’ come dire che l’illecito tentato equivale all’illecito consumato.

Altra questione generale è quella dell’individuazione del mercato rilevante, presupposto dell’esistenza della posizione dominante. Al riguardo il TAR afferma che, per giurisprudenza consolidata, la valutazione è riservata ad AGCM e il giudice amministrativo non può sostituirsi ad essa. Il che comporta l’insindacabilità delle valutazioni dell’Autorità in un ambito essenziale.

Quanto alla sussistenza nel caso specifico della posizione dominante, la sentenza rileva la ricorrenza di condizioni tali da consentire a Moby-Cin di determinarsi autonomamente nel mercato e di influire unilateralmente, con il suo comportamento, sulla struttura del mercato medesimo. Ergo, sussiste la configurabilità di un’ipotesi di abuso di posizione dominante.

Nel merito, però, il provvedimento sanzionatorio è stato giudicato affetto da carenza istruttoria e motivazionale e la ricorrenza del “boicottaggio indiretto” va esclusa. Mentre il “boicottaggio diretto” viene confermato. Il che comporta la minore gravità delle condotte anticoncorrenziali, con la necessaria conseguenza della rideterminazione della sanzione.

In conclusione, il Collegio, accogliendo in parte il ricorso, ha rinviato gli atti all’Autorità affinché la stessa quantifichi motivatamente, in concreto e in diminuzione, la sanzione.

Chi ha vinto? Difficile dirlo. Il principio che il Gruppo Onorato sia dominante in Sardegna è passato e dovrà quindi essere più cauto in futuro. Però la gravità delle condotte concrete è stata grandemente mitigata e l’entità della sanzione sarà prevedibilmente sostanzialmente ridotta.

Tanto rumore per nulla?