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La riforma della prescrizione

by Maria Vessichelli
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L’Autrice è Presidente di Sezione della Corte di Cassazione

Potrebbe sembrare – quella del “blocco” della prescrizione dei reati- una questione essenzialmente tecnica e, tutto sommato, l’ennesimo pomo della discordia conteso da parti politiche litigiose e attente soprattutto alla propaganda e al calcolo sul ritorno elettorale. In parte ovviamente lo è e di qui a poco si cercherà di dimostrarlo.

Ma sarebbe un grave errore sottovalutare gli effetti concreti della riforma ormai approvata e, dal 1° gennaio 2020, entrata in vigore. Né può essere delegata ai media o agli analisti politici la formazione di un’opinione sul tema, alla quale ognuno di noi è chiamato perché tutti possiamo trovarci ad esserne fruitori diretti quali potenziali vittime o quali autori di comportamenti che cadano sotto il vaglio degli inquirenti.

Non bisogna, in tale ottica, dimenticare che tra gli attori del processo volto ad accertare una responsabilità penale, la vittima del reato è, certamente, uno dei principali protagonisti, tanto più da tutelare, quanto più grave è il reato che l’ha resa tale e l’ha menomata nelle prerogative della convivenza civile.

Ma il riconoscimento del diritto della vittima presuppone che ci sia un imputato colpevole, accertato come tale. Presuppone cioè che la finalità del processo penale, attuato con la forza del monopolio dello Stato, sia stata raggiunta rispettando i precetti legali, con tutti i relativi corollari.

E, come è stato già segnalato nei preoccupati appelli dei principali osservatori giuridici – dall’Accademia dei penalisti Italiani, all’ Associazione italiana dei professori di diritto penale, fino allo stesso Consiglio superiore della magistratura nel parere tecnico espresso in relazione alla riforma di cui parliamo –  i precetti scolpiti nella Costituzione sono quelli che indicano i parametri affinché un simile percorso si compia legittimamente. Quei precetti debbono segnare il passo di ogni riforma penale, la quale non può – salvo correre il rischio di vedersi sottoposta al vaglio della Corte costituzionale – trascurare di garantire un effettivo diritto di difesa (art. 24, comma secondo) all’imputato, in un processo contenuto in tempi ragionevoli e quindi idonei a consentirgli di non vedere disperse le prove anche a discarico (art. 111, comma secondo) e infine una pena che mantenga una funzione rieducativa (art. 27, comma terzo) e che tale non sarebbe se intervenisse a grande distanza di tempo dalla commissione del fatto, quando si è diventati “altra persona”.

In questo canovaccio vanno calati, per essere meglio compresi, i temi della prescrizione e del suo “blocco”, ossia dei due estremi della oscillazione del pendolo che le forze politiche non da oggi, ma da tempi lontani, pretendono di azionare variamente, con altrettante riforme, a seconda di contingenze le più varie e divergenti.

Basterà qui ricordare che la prescrizione regolamentata nel codice penale “Rocco”, approvato nel 1930, prevedeva tempi di durata scaglionati in relazione alla gravità dei reati, ma per lo più assai lunghi. E’ di tutta evidenza che in tale situazione, caratterizzata da una grande esibizione di severità da parte dello Stato, trovasse spazio naturale, ed anche in assenza degli attuali precetti costituzionali, quale “pendant”, la prescrizione ossia una causa di estinzione del reato determinata dall’affievolirsi, nel tempo, delle ragioni che sottostanno alla pretesa di punizione, perché come irragionevole sarebbe stata percepita una risposta punitiva destinata a tagliare il traguardo a distanza irragionevole se non abnorme, dalla commissione del  reato.

Inoltre, il tema della prescrizione e del suo blocco non ha riguardato nel passato e non riguarda oggi, nemmeno prima dell’ultima riforma, il punto della tutela degli interessi civili della vittima, comunque garantiti anche in presenza di prescrizione, se questa è maturata dopo una sentenza di primo grado di qualunque segno.

L’equilibrio così assestatosi è stato peraltro profondamente alterato dalla riforma del 2005 apportata dalla c.d. legge Cirielli.

Il suo principio ispiratore era senza dubbio quello di ridurre drasticamente i termini di durata della prescrizione, che furono in gran parte ricalcolati in senso assai favorevole all’indagato con una disciplina che, per espressa volontà legislativa e comunque in armonia con i principi fondamentali anche sovranazionali in tema di trattamento sanzionatorio più mite, si applicò ai procedimenti in corso e determinò la estinzione di una massa enorme di reati. E con essa, una percezione di bancarotta negli uffici giudiziari che videro cambiare le regole in corso d’opera col conseguente sacrificio delle tante energie e risorse spese per l’attività fino a quel momento espletata.

Soltanto con la riforma Orlando del 2017 il legislatore nazionale inserì i reati di corruzione tra quelli che subiscono un allungamento dei termini di prescrizione, anche perché vibratamente sollecitato da specifici interventi delle Corti europee.

La citata riforma Orlando operò anche un più generale riallungamento dei tempi della prescrizione offrendo ai giudici impegnati nel processo di appello e di cassazione un “bonus” temporale pari alla durata media del processo in quel grado, e cioè un anno e sei mesi per grado. Una iniziativa congruente con le numerose pressioni sovranazionali che evidenziavano il carattere del tutto insoddisfacente del sistema processuale italiano, idoneo in troppi casi ad offrire comode scappatoie anche in presenza di reati particolarmente odiosi o con pesanti ricadute sul piano degli interessi economici. Comunque, la sua applicabilità è assai limitata perché per i reati commessi dal 2020 sarà operativa la legge, ancor meno favorevole, approvata nell’attuale legislatura.

Siamo dunque giunti al cospetto della terza riforma generale in tema di prescrizione. Una riforma che, ben lontana dalla finalità di equilibrare, contemperare, bilanciare i rapporti di forza tra le esigenze dei diversi interessi in gioco nel processo penale, usa un approccio forte, che va nella direzione del penale perpetuo. Giunti alla sentenza di primo grado prima della prescrizione, questa non matura più.

Possiamo dire che è una buona riforma?

Una prima riflessione sull’uso propagandistico della novella riguarda i modi e i tempi dell’approvazione. Dopo soli due anni dalla precedente riforma che già aveva messo mano, allungandoli, ai termini di prescrizione, il legislatore del 2019 se ne è intestata una nuova, ulteriormente aggravatrice che, oltre ad essere stata posticipata di un anno quanto ad entrata in vigore, tecnicamente produrrà effetti non prima di cinque o sei anni, ossia il tempo necessario a far maturare i primi termini di prescrizione per i reati commessi a partire da oggi. Quando l’attuale legislatura, cioè, sarà terminata.

Una seconda e più rilevante riflessione è quella che riguarda la previsione delle conseguenze. L’imputato – persino se raggiunto da sentenza di assoluzione e con buona pace della presunzione costituzionale di non colpevolezza – rimarrà a lungo sottoposto a processo, tenuto conto del fatto che l’allungamento sine die della prescrizione determinerà inevitabilmente un certo rilassamento nella tempistica giudiziaria, oggi sottoposta a particolare stress proprio per salvare dalla estinzione il maggior numero possibile di processi. Altrimenti detto, il pericolo di prescrizione, fino ad oggi uno dei criteri di selezione dell’affare da trattare con priorità, è destinato a disperdere la sua capacità deterrente, con effetto paradosso sulla ragionevole durata del processo, che invece è un valore di rango costituzionale, dalla riforma gravemente leso e destinato dunque ad essere evocato nelle sedi competenti. A meno che interventi legislativi o pretori, ad esempio capaci di incidere sulla entità della pena riducendola in una prospettiva compensativa della lunghezza eccessiva del processo, non si occupino di questo specifico versante della questione, come peraltro suggerito nel recente passato da uno degli attuali componenti della Consulta.

La riforma trascura del tutto la quota più imponente – più della metà del totale interessato – dei fatti-reato destinati alla prescrizione e cioè quelli che si scoprono o sono denunciati con grande ritardo. Secondo le stime del Ministero della giustizia, la maggiore incidenza delle prescrizioni riguarda la fase delle indagini preliminari e poiché la prescrizione decorre dalla data del commesso reato e non da quella del suo accertamento, il capovolgimento di questa tendenza avrebbe dovuto determinare la messa in campo di mezzi anche solo processuali (ad esempio, riduzione degli affari processuali perseguibili, con severe depenalizzazioni ed incentivazioni delle condotte riparatorie o dei riti speciali) perché il fenomeno non si determinasse.

La vittima del reato, come detto già tutelata anche in passato nei propri interessi civili anche in presenza di prescrizione dichiarata in appello, e ulteriormente garantita dalla possibilità di liquidazione in sede penale di una provvisionale immediatamente esecutiva, non avrà migliori risultati da una riforma che allontanerà da essa il traguardo della sentenza definitiva.

Ma l’ultima e conclusiva riflessione coinvolge la effettiva capacità progettuale della politica.

Vorrei sottolineare che il blocco della prescrizione non è altro che una soluzione, la più semplicistica ed anche la più rozza sul piano dei principi e dei diritti fondamentali, ad un problema ben più grande, al vero problema. Che è quello della durata del processo penale, il quale dovrebbe aprirsi e concludersi in un tempo idoneo a far sì che la pena per il colpevole giunga tempestivamente e proporzionalmente alla gravità del fatto, e il riconoscimento di innocenza giunga, per il non colpevole, in tempi tali da non imporre sacrifici non necessari e particolarmente penosi.

La durata della prescrizione, come modulata dalla legge Cirielli e, a maggior ragione, dalla riforma Orlando, in tanto si è rivelata insufficiente, in quanto l’estinzione era destinata a scattare con grande probabilità, andando a cadere su un processo che è stato concepito e soprattutto infarcito nel tempo, in termini tali da essere tutt’altro che snello. Una pletora di norme che si stratificano, con poca attenzione al coordinamento e alla chiarezza. Un complesso di previsioni sulle impugnazioni che non tiene in alcun conto il peso delle migliaia di processi che viaggiano tra il primo e il secondo grado e, infine, verso il giudizio di legittimità. Oltretutto con costi patrimoniali elevati per la collettività, tenuta a risarcire l’imputato in presenza di processi troppo lunghi, per effetto della nota legge Pinto. E’ stato l’avere trasformato la prescrizione nell’unico “farmaco di emergenza per la malattia cronica del processo” ad avere determinato la ribellione che ha portato alla ultima riforma.

Non è dunque il blocco in sé della prescrizione dopo la sentenza di primo grado ad essere insostenibile, come dimostrato dal fatto che ordinamenti vicini, quale quello della Germania, lo prevedono in varie forme. E’ piuttosto il combinato disposto del blocco dei termini di prescrizione con il processo elefantiaco che è stato costruito da noi, a far gridare oggi allo scandalo a fronte di una opzione legislativa pure mossa da un intento difendibile che è quello di impedire che l’estinzione del processo vanifichi tutto il lavoro svolto prima.

Se la politica mettesse gli operatori della giustizia in grado di curare profondamente e seriamente questa malattia e giungere a sentenza in tempi assai più contenuti di oggi, agendo sulle regole processuali così come sulla efficienza degli apparati amministrativi (vi sono non pochi casi in cui la sentenza di appello, pure regolarmente depositata, impiega anni ad essere notificata dalle cancellerie alle parti e trasmessa in cassazione), anche un termine di prescrizione di poco più  di dieci anni (quale è quello mediamente operativo in base alla riforma Orlando, per la maggioranza dei reati) sarebbe risultato più che idoneo al soddisfacimento degli interessi punitivi della collettività-Stato. Senza bisogno di blocco.

Ma di un simile intento non si vede alcun segno concreto, perché l’impresa non è affatto semplice per la complessità della materia e delle iniziative da adottare. E questo è il difetto di prospettiva e soprattutto di consapevolezza da parte della politica.