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L’Ambiente nella Costituzione

by Alessandro Bianchi
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L’8 febbraio scorso, con un voto alla Camera che ha superato il quorum dei 2/3, si è concluso l’iter di approvazione di una legge di modifica costituzionale con cui l’ambiente è entrato formalmente tra i principi della nostra Costituzione.

Visto il modo pervasivo con cui questo tema è ormai penetrato non solo nel campo degli studi scientifici ma anche nel dibattito politico e nel sentire comune, questo passaggio può apparire forse tardivo, ma dobbiamo avere presente che di quella che nei termini più generali chiamiamo “questione ambientale” si è presa consapevolezza da poco più di cinquant’anni.

 

 

Risalgono, infatti, alla fine degli anni ’60 del Novecento alcuni disastri ecologici che hanno fatto balzare la questione agli occhi dell’opinione pubblica. Tra i più clamorosi il naufragio della petroliera Torrey Canion nel Mare del Nord, avvenuto il 18 marzo 1967, che causò lo sversamento di 120.000 tonnellate di petrolio tra le coste inglesi e francesi con danni irreparabili all’ambiente marino e costiero.

 

 

 

 

Si avviò da allora una vera e propria svolta culturale nel modo di pensare all’ambiente, la cui data simbolica si può far risalire al 23 aprile 1970 con la celebrazione della prima “Giornata della Terra”, un evento che da allora si ripete ogni anno.

 

 

Il nodo centrale del nuovo modo di pensare è stata la consapevolezza di dover intervenire per interrompere il ciclo perverso del deterioramento dell’ambiente in tutte le sue componenti – aria, acqua, suolo – e per ricostituire un ragionevole equilibrio nel rapporto uomo-ambiente, un rapporto che si era progressivamente alterato a partire dalla rivoluzione industriale della seconda metà del ‘700.

 

 

I primi esiti di questo nuova sensibilità ambientale si ebbero nel campo degli studi scientifici, a partire dalla pubblicazione nel 1973 del fondamentale studio eseguito dal Massachussets Institute of Tecnology per conto del Club di Roma – “Verso un equilibrio globale” – che mise in evidenza per la prima volta su basi scientifiche l’esistenza di limiti nell’uso delle risorse naturali, superati i quali il processo diventa irreversibile.

 

 

In realtà si possono ricordare almeno tre scritti ambientalisti ante litteram: “Primavera silenziosa” di Rachel Carson del 1962, “Progettare con la natura” di Ian Mc Harg del 1969 e “Man and Nature” di George Perkins Marsh del 1864. Quest’ultimo, in particolare, va considerato un vero testo profetico, al punto da far dire a Fabienne O. Vallino nel presentarne l’edizione italiana: come mai aver atteso tanto, oltre un secolo, per entrare nel merito del rapporto squilibrante tra uomo tecnologico e sistemi naturali?

Sta di fatto che l’apertura di quella che chiamiamo la questione ambientale può essere credibilmente collocata all’inizio degli anni ‘70 del Novecento.

Le elaborazioni scientifiche che da allora vennero avviate risvegliarono l’attenzione del mondo politico internazionale che avviò una serie di assise dalla quali scaturiscono indicazioni rilevanti, a partire dalla definizione, ormai universalmente accettata, di sviluppo sostenibile contenuta nel “Rapporto Bruntland” in esito ai lavori della Commissione WCDE del 1987: è sostenibile uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri.

 

Seguirono a cadenze periodiche numerose altre conferenze internazionali – denominate “COP-Conference of the Parties” – alcune delle quali hanno segnato avanzamenti rilevanti: la COP 3 del 1997, che con il “Protocollo di Kyoto” ha affrontato per la prima volta la questione del surriscaldamento globale, fissando dei limiti per le emissioni inquinanti; la COP 21 di Parigi del 2015, conclusa con l’accordo di 175 Paesi per ridurre il riscaldamento globale al di sotto dei 2,0 gradi centigradi rispetto all’epoca pre-industriale; la recente COP 26 di Glasgow del 2020, che sia pur rimasta al di sotto delle aspettative ha comunque portato l’obiettivo del contenimento a – 1,5 gradi centigradi e stabilito che le emissioni di CO2 dovranno essere azzerate entro il 2050.

 

Da questa breve cronistoria si comprende come non debba destare meraviglia il fatto che nella Costituzione Italiana varata nel 1948 la parola ambiente non compaia affatto e l’unico cenno in qualche modo riferibile alla questione si trova nell’Art.9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Un parziale passo avanti si è avuto con l’Art. 117 della Legge 3/2001 di modifica del Titolo V della Costituzione – “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie (…) Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” – dove compaiono per la prima volta i termini “ambiente” ed “ecosistema”, ma unicamente per stabilire una questione di competenze.

Il passaggio definitivo è affidato ad una ulteriore modifica costituzionale, il cui lungo iter si è concluso appunto nei giorni scorsi con l’approvazione di una nuova formulazione dell’Art. 9 che recita:

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

E l’Art. 41, anch’esso modificato, recita:

L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata a coordinata a fini sociali e ambientali”.

Dunque si apre anche il versante della biodiversità e della tutela degli animali e vengono chiamate in causa le attività economiche – sia pubbliche che private – con un esplicito richiamo ad una etica dei comportamenti anche in materia ambientale.

Nel complesso si tratta di un passaggio che da più parti è stato definito giustamente epocale, perché traduce in forma di principi costituzionali un sentire ormai radicato nella società nei riguardi della questione ambientale.

Certo non può sfuggire che la traduzione di questi principi in atti tali da modificare il rapporto tra l’uomo e il suo ambiente di vita – che questo è il nodo della questione – non è scontata né immediata, dovendo confrontarsi con realtà e comportamenti spesso divergenti, quando non ostili.

Tuttavia un punto fermo è stato messo e un percorso è stato tracciato. Ora sta alle istituzioni, a tutte le componenti sociali, ai cittadini, a ciascuno di noi fare in modo che lungo questo percorso ci si muova rapidamente, in modo efficiente e con il più rigoroso rispetto del nuovo dettato costituzionale.