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Speciale Cura Italia. Gli adempimenti fiscali

by Carla Orilia
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adempimenti fiscali

L’Autrice è avvocato fiscalista.

Il Decreto cosiddetto Cura Italia, per la parte relativa agli adempimenti fiscali, risulta confuso e deludente quanto alle agevolazioni concesse.

Cominciamo dall’art 60 e finiamo con l’art. 71, che è la ciliegina sulla torta.

Semplifichiamo al massimo senza seguire l’ordine degli articoli che ingenera una gran confusione.

  • Sospesi fino ad oggi 20 marzo i versamenti scadenti il 16 marzo
  • Il 20 marzo, cioè oggi, i contribuenti che hanno avuto nel 2019 un volume affari superiore a 2 milioni devono versare qualsiasi tributo in autoliquidazione in scadenza il 16 marzo.
  • Il limite di volume di affari non opera per i titolari di partita IVA residenti nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Che quindi seguono le sorti di quelli con volume affari sotto i due milioni, i quali devono versare tutti gli eventuali tributi in autoliquidazione scadenti il 16 marzo. Tranne l’IVA scadente nel mese di marzo e le ritenute e contributi dei lavoratori dipendenti.
  • Se si appartiene ai settori turistico alberghiero, sport, spettacolo, ricevitorie, corsi di formazione, organizzazione eventi, ristorazione in generale, musei, biblioteche e affini, asili, scuole infanzia e affini, assistenza disabili/anziani, terme, parchi, trasporti, noleggio mezzi trasporto/attrezzature sportive/per lo spettacolo, guide e assistenza turistica, ONLUS:

– il versamento delle ritenute e contributi sui dipendenti scadenti fra 8 marzo e 30 aprile è sospeso fino al 31 maggio, data in cui si deve procedere al versamento in unica soluzione o in 5 rate mensili;

– il versamento dell’IVA scadente nel mese di marzo è sospeso fino al 31 maggio e va versato entro il 31 maggio in unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo.

Solo per il settore sportivo, la sospensione del versamento di ritenute e contributi dipendenti vale fino al 31 maggio e il versamento slitta al 30 giugno. Sempre in unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo.

  • Se non si appartiene a questi settori resta sospeso solo il versamento delle ritenute e contributi e dell’IVA scadente fra l’8 marzo e il 31 marzo, da effettuare poi entro il 31 maggio in unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo.

Per alcuni comuni della Lombardia e del Veneto restano ferme altre disposizioni precedenti di maggior favore.

Altre disposizioni che non riguardano i versamenti di imposte in autoliquidazione.

  • Per tutti i residenti in Italia sono sospesi gli adempimenti fiscali (NON I VERSAMENTI DELLE IMPOSTE) fino al 31 maggio, tranne che per le CU. Si tratta di pochi adempimenti e vengono rimandati al 30 giugno, quando si dovranno fare pure le dichiarazioni dei redditi.
  • Per i soli contribuenti con volume di affari inferiore a 400.000 euro, i ricavi e compensi percepiti dal 18 marzo al 31 marzo non sono soggetti alla ritenuta di acconto per lavoro autonomo e provvigioni, se nel mese precedente non hanno avuto dipendenti. Bisogna farne richiesta al sostituto di imposta e poi versare spontaneamente l’importo entro il 31 maggio (in unica soluzione o in 5 rate mensili di eguale importo).

Proseguendo nella lettura del provvedimento scopriamo che:

  • Ai lavoratori dipendenti, che siano andati a lavorare in sede e non a casa, nel mese di marzo, e che nell’anno 2019 hanno avuto un reddito non superiore a 40.000 euro, viene riconosciuto un premio di 100 euro per il mese di marzo. Da rapportare ai giorni che hanno effettivamente lavorato in sede e che è (addirittura) esentasse.
  • Viene concesso un credito di imposta pari al 50% delle spese affrontate per la sanificazione dei luoghi e strumenti di lavoro, fino ad un massimo di spesa di 20.000 euro, a valere comunque su uno stanziamento di 50 milioni di euro. Quindi a prenotazione di risorse con modalità che saranno oggetto di un provvedimento che dovrà essere emesso nei prossimi 30 giorni.
  • Viene concesso un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione (corrisposto?) per il mese di marzo dai commercianti che hanno subito ordinanza di chiusura, sempre che si tratti di immobile accatastato in Categoria C1.
  • – Viene concessa una detrazione di imposta pari al 30% delle donazioni effettuate per emergenza COVID-19 entro un massimo di 30.000 euro.
  • Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli Enti impositori. Nonché i termini per fornire risposta alle istanze di interpello (e relative integrazioni e regolarizzazione) e altri termini che riguardano l’amministrazione finanziaria, con relativa sospensione dei termini di decadenza e prescrizione.
  • Dall’8 marzo al 31 maggio sono sospesi i termini per il pagamento di cartelle esattoriali, anche per rottamazioni e rateazioni (sembra), avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS, atti di accertamento esecutivi dell’Agenzia Dogane e Monopoli, ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli Enti locali. I relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese di giugno in unica soluzione.
  • Non sarebbero stati sospesi i pagamenti degli avvisi bonari, sicuramente quelli in corso di rateazione. Non è chiaro se sia stato sospeso il pagamento delle rate per la rottamazione dei P.V.C.

E, dulcis in fundo, arriviamo all’art. 71: Menzione per i contribuenti che rinunciano a queste (spettacolari e corposissime) sospensioni, dandone comunicazione al Ministero dell’economia. Sarà emanato un successivo provvedimento per rendere operativa questa norma (ammesso e non concesso che a qualcuno interessi).