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Speciale Cura Italia. I procedimenti giudiziari

by Maria Vessichelli
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L’Autrice è Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.

Il Governo decide di intervenire con un nuovo decreto-legge (il n. 18 del 17 marzo 2020) “Cura Italia” sull’attività giudiziaria nei procedimenti civili, penali, tributari e militari.

Ha inteso regolare la materia in modo autonomo rispetto al precedente decreto (il n. 11) e perciò, senza nemmeno attenderne la conversione, lo abroga con riferimento agli articoli 1 e 2, che disciplinavano la materia.

Dunque, per capire come ci si deve regolare per il futuro, è di poco aiuto continuare ad esaminare il decreto n. 11, anche solo comparativamente, se non per comprendere quali punti critici di esso sono stati risolti attraverso il nuovo decreto.

I precetti che più interessano gli operatori del settore giustizia e in primo luogo quelli che regolano la sospensione dei termini processuali, dei termini di durata dei provvedimenti cautelari, della prescrizione e il rinvio dei processi o la loro trattazione urgente, sono ora nuovamente regolamentati dall’art. 83 del decreto legge n. 18, entrato in vigore il 17 marzo 2020 con la pubblicazione in Gazzetta.

Sono state previste due modalità di rinvio delle udienze già fissate. Per quelle calendarizzate tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 è stabilito (comma 1), come regola generale, il rinvio di ufficio, con riferimento tanto al penale che al civile. Tutte da rifissarsi – con apposito provvedimento del giudice di cui sarà informata la difesa – dopo il 15 aprile prossimo, data che secondo le previsioni del legislatore dovrebbe cadere fuori dalla fase più acuta dell’emergenza (in precedenza invece prevista al 22 marzo, con disposizione abrogata).

In questo breve periodo, caratterizzato lo speciale regime, è anche previsto che, non solo per i processi con udienze che subiscono rinvio ma anche per tutti i procedimenti comunque pendenti, sono sospesi tutti i termini processuali (previsti per l’attività dei difensori, dei pubblici ministeri, dei giudici , sia nel penale che nel civile) ed inoltre (comma 4) la prescrizione, nonché i termini di durata delle misure cautelari tutte, custodiali e non. Termini che, dal 16 aprile, ricominciano in parte a decorrere.

Il secondo tipo di rinvio è quello che non opera ex lege, ma con una certa discrezionalità dei Capi degli uffici, che hanno il potere organizzativo, e con i conseguenti provvedimenti attuativi dei giudici.

E’ previsto cioè (comma 6) che i Capi degli uffici giudiziari diano linee guida sulla “riorganizzazione” del lavoro che si dovrà attuare dopo il 16 aprile e fino al 30 giugno 2020. Periodo, come si vedrà, coperto (comma 9) appositamente da una ulteriore sospensione di termini. Ebbene, tra i poteri dei Capi vi è quello (comma 7, lett. g) di prevedere, di regola, il rinvio delle udienze civili e penali a data successiva al 30 giugno.

Come si diceva, il comma 9 regola, per questa fase, un regime di sospensione dei termini più ristretto rispetto a quello onnicomprensivo sopra descritto.

Per i soli procedimenti penali è stabilito, in relazione alle udienze rinviate come sopra, la sospensione della prescrizione, dei termini di durata delle misure cautelari, nonché di quelli dei procedimenti in cui queste sono trattate ed infine, per i procedimenti di prevenzione, dei termini entro cui deve essere emesso il provvedimento di confisca, a far data dall’immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario. La Corte di appello, in caso di impugnazione del decreto di confisca, deve pronunciarsi dal deposito del ricorso: per tutta la durata del rinvio e comunque non oltre il 30 giugno.

Non si può escludere che la stessa sospensione possa valere anche per i procedimenti comunque pendenti, anche a prescindere dal fatto che siano oggetto di udienze fissate e rinviate, dal momento che il comma 9 regola la sospensione con riferimento ai “procedimenti” e non alle “udienze” e contiene un termine finale di chiusura (al 30 giugno) che non appare formalmente agganciato ad un provvedimento di rinvio.

La scadenza generalizzata di questo regime di sospensione al 30 giugno, rende di fatto impossibile rimandare, in modo generalizzato, tutti i processi rinviati, a data successiva a quella detta, creandosi altrimenti una congestione di processi con scadenza dei termini nello stesso periodo.

Questa è la regola generale, alla quale si oppone una importante eccezione.

Il legislatore dell’ultimo decreto prevede ipotesi in cui non si applica né la misura del rinvio delle udienze né quella della sospensione dei termini. Si tratta delle seguenti tipologie di procedimenti ed a prescindere dal fatto che siano calendarizzati in udienze già fissate nel periodo: procedimenti incidentali di convalida di arresti e fermi; procedimenti in cui i termini di custodia cautelare indicati all’art 304 cod. proc. pen. scadano nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020; procedimenti in cui sono in corso misure di sicurezza detentive o sono pendenti richieste di applicazione di tali misure.

Inoltre, su espressa richiesta degli imputati o dei loro difensori, i procedimenti in cui il soggetto interessato si trovi in stato di detenzione per pronuncia definitiva, i procedimenti in cui sono in corso misure cautelari o di sicurezza; i procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali queste sono già disposte.

La richiesta degli interessati dovrebbe poter essere valutata solo se intervenga prima dell’adozione del provvedimento di rinvio, che va adottato in applicazione della regola generale per la quale, tranne alcune eccezioni, tutti i procedimenti devono essere rinviati.

Va segnalato, tuttavia, che sul sito istituzionale della Cassazione è stato pubblicato l’avviso del termine per questa istanza, termine che scade alla mezzanotte del 19 marzo.