(precedente: https://www.genteeterritorio.it/1976-2026-il-cinquantennale-di-seveso-prima-parte/)
L’Autore è Direttore Generale di Arpa Campania.
Ha poi fatto seguito la Direttiva 96/82/CE “Seveso II”, che ha ampliato l’ambito di applicazione della disciplina – anche dopo i drammatici incidenti del 1984 di Bhopal in India e Città del Messico – recepita nell’ordinamento nazionale attraverso il Dlgs 334/1999, che hanno dato luogo in combinato ad una normativa di “seconda generazione”, più integrata, affinata ed estesa rispetto al nucleo originario
La direttiva innovativamente assume come presupposto per l’applicazione della disciplina speciale non la tipologia di attività industriale, ma piuttosto la presenza nelle aziende di sostanze pericolose. Essa innova le definizioni originarie, non utilizza più il termine desueto di “fabbricante” ma piuttosto quello di “gestore” dell’impianto, distinguendo tra “stabilimento” ed “impianto”, incrementa gli obblighi di informazione, gravando il gestore della predisposizione del piano di emergenza interno mentre quello esterno è affidato alla competenza del Prefetto, disciplina le misure di controllo consistenti in verifiche ispettive circa l’adeguatezza della politica di prevenzione posta in essere.
Particolare novità e profilo di rilievo della normativa di seconda generazione (Seveso-bis) è rappresentata dalla valutazione del c.d. “effetto domino”, cioè la possibilità del verificarsi di incidenti a catena, determinata dalla prossimità di più impianti a rischio di incidenti o la vicinanza ad aeroporti, raccordi autostradali, concentrazioni, snodi infrastrutturali, produttivi e residenziali ecc. Al tema dell’effetto domino si collega direttamente quello del controllo dell’urbanizzazione e della pianificazione degli insediamenti, in capo alle autorità centrali e, soprattutto, territoriali e comunali, costituito dalla valutazione delle distanze di sicurezza nella localizzazione degli impianti ad alto rischio, al fine di evitare contiguità e commistioni incompatibili e potenzialmente pericolose.
Nella materia dei rischi industriali è intervenuta da ultima la Direttiva 2012/18/UE (c.d. Seveso III), che prevede una disciplina molto dettagliata e più completa, recepita in Italia, nel termine lungo da essa prevista con il decreto legislativo n. 105/2015 oggi vigente, avente per effetto l’abrogazione della precedente disciplina. Fondamentale nella nuova normativa risulta la distinzione tra due tipologie di stabilimenti, quelli di soglia superiore (“upper tier”) e di soglia inferiore (“lower tier”), a cui si applica una disciplina differenziata – in termini di obblighi, pianificazioni, procedure e controlli – in base alle diverse esigenze di prevenzione e gestione del rischio.
La terza Direttiva dedica più intensa attenzione al tema del controllo dell’urbanizzazione, richiedendo che gli Stati membri considerino adeguatamente le esigenze di prevenzione e sicurezza industriale nelle politiche di destinazione ed utilizzazione dei suoli, per gli stabilimenti sia di soglia inferiore che superiore. Infatti, elemento costitutivo della disciplina è, attraverso la modulazione della pianificazione urbanistico-territoriale, il mantenimento delle opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici, le aree ricreative e gli altri impianti, che possono originare o aggravare il rischio di incidente industriale rilevante.
Resta articolato e complesso nella normativa il riparto funzionale delle diverse competenze di livello centrale e soprattutto territoriale, con un delicato intreccio di funzioni e responsabilità tra enti istituzionali ed organi tecnici che vede l’attribuzione di un ruolo rilevante alle Agenzie ambientali, soprattutto nelle attività istruttorie e di controllo.
In ambito statale le principali funzioni di indirizzo e coordinamento in materia sono conferite al Ministero dell’Ambiente, teoricamente “dominus” della materia mentre il minore rango decisionale del Ministero dell’Interno nel livello centrale è compensato dalla responsabilità primaria di istruttoria tecnica ed esercizio della funzione autorizzatoria assegnata al Comitato Tecnico regionale. Esso è un organo statale decentrato, sedente presso le Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco, integrato “ratione materiae” dai rappresentanti degli Enti territoriali, delle Agenzie ambientali, dell’INAIL, dei Vigili del Fuoco provinciali ed altri istituti ed organismi, con compiti e responsabilità di assoluto rilievo di tipo istruttorio e sostanzialmente decisorio, oltre che di controllo.
Il regime delle competenze, con l’attribuzione di rilevanti funzioni anche provvedimentali ad un organo statale decentrato del Ministero dell’Interno, sottende la sottile connessione tra la materia del rischio di incidenti rilevanti e quella della protezione civile, con una potenziale attrazione della prima – parallela ma distinta dalle altre discipline antinquinamento – nell’ambito della seconda.
Il tema del controllo delle aziende a rischio di incidente rilevante (RIR) è significativamente presente in Campania dove vi sono ben 77 stabilimenti rientranti nella applicazione della disciplina, ripartiti tra le cinque province in proporzione alla consistenza territoriale e produttiva. In particolare, 35 sono ubicati nella provincia di Napoli (11 di soglia superiore, 24 inferiore), 17 in provincia di Salerno (7 e 10),13 in quella di Caserta (rispettivamente 3 e 10),8 in quella di Avellino (1 e 7) e 4 nella provincia di Benevento, tutti di soglia inferiore.
In queste aziende sono presenti sostanze pericolose per l’ambiente – in quanto tossiche, infiammabili, esplosive, comburenti – laddove la gestione del potenziale rischio costituisce un fattore di pressione ambientale molto delicato, soprattutto in rapporto alla loro imprevedibilità ed alla potenziale portata dei loro effetti. Arpa Campania se ne occupa attivamente sotto vari aspetti e modalità, in particolare partecipando alle istruttorie sui rapporti di sicurezza (RdS), alle visite ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza (SGS), supportando le Prefetture per la redazione dei Piani di emergenza esterna (PEE), partecipando al Comitato Tecnico Regionale (CTR) presso la Direzione dei Vigili del Fuoco e concorrendo al coordinamento dell’Ispra e Ministero dell’ambiente per l’uniforme applicazione della normativa tecnica sul territorio nazionale.
I profili di interesse ambientale assumono di particolare rilievo ,sia nella fase di prevenzione che in quella eventualmente successiva di gestione di incidenti, ma le attività di istruttorie e di controllo ispettivo sono esercitate non singolarmente ma in maniera necessariamente coordinata e sinergica con i Vigili del Fuoco – componente primaria e qualificata, dotata di particolare know how – e con i gruppi tecnici degli altri Enti, in particolare dell’ISPRA in ambito nazionale, e dell’INAIL per gli imprescindibili aspetti di sicurezza del lavoro.
Arpac partecipa attivamente alle sedute del Comitato Tecnico Regionale e, nonostante il grave sottodimensionamento di personale tecnico, concorre ai gruppi ispettivi con ben quindici tecnici specializzati, e ne sta formando altri dodici rispetto a un crescente fabbisogno di attività. Il lavoro è di grande impegno e delicatezza qualitativa ma anche i numeri sono significativi: i tecnici Arpac negli ultimi anni hanno partecipato ad oltre 70 visite ispettive, concorrendo alla formulazione di 514 raccomandazioni e 161 prescrizioni nell’ambito dell’azione di vigilanza.
Mediante le attività ispettive i gruppi di controllo accertano l’adeguatezza delle misure di prevenzione predisposte dai gestori degli stabilimenti e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza – per prevenire e ridurre il rischio di incidenti – individuando una serie di parametri su cui concentrare le verifiche stesse, che ovviamente richiedono qualificata competenza ed esperienza interprofessionale da parte dei tecnici preposti ai controlli. Inoltre, l’Agenzia fornisce il proprio contributo anche alla elaborazione dei Piani di emergenza esterna (P.E.E.), di competenza delle Prefetture, redatti sulla base dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti gestori, che hanno anche la responsabilità di pianificare e coordinare le azioni e gli interventi occorrenti per gestire gli eventuali incidenti.
In definitiva Arpac oltre alle verifiche straordinarie, svolge due principali tipologie di controlli ispettivi periodici e sistematici sulle imprese industriali, quelli relativi alle aziende in regime di AIA (autorizzazione integrata ambientale) – esercitando una competenza esclusiva per le verifiche di conformità multimatrice al Piano di monitoraggio – e quelli per le ARIR, di carattere soprattutto documentale e che integrano necessariamente le competenze tecnico-professionali combinate di Vigili del Fuoco, Arpac, INAIL ed altri organismi tecnici.
In definitiva il cinquantennale dell’evento di Seveso costituisce occasione utile per una riflessione organica sul capitolo della sicurezza industriale – a cavallo tra tutela ambientale e protezione civile – sulle pluridecennali esperienze finora acquisite e sugli assestamenti normativi ed operativi e, soprattutto, sui necessari aggiornamenti e miglioramenti dell’assetto attuale, con una ancora maggiore intensificazione delle collaborazioni e sinergie tecniche già proficuamente in atto, anche con riferimento all’estensione dei controlli multidisciplinari per le aziende a rischio “sottosoglia”.
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