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Coronavirus. I nuovi termini degli appalti. Il parere dell’avvocato Zaccone

by Redazione
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Si pubblica di seguito la nota di chiarimento dell’avvocato Francesco Zaccone di Roma, redatta per l’UCSI – Unione dei Consorzi Stabili Italiani

Chiarimenti sull’art. 103 del D.L. 18/2020 e sulla Circolare MIT del 23 marzo 2020

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei Consorzi e delle società consorziate sulla portata dell’articolo 103 del decreto legge n. 18/2020 e della Circolare del MIT richiamata in oggetto.

La citata norma stabilisce che: “1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”.

La circolare diramata dal MIT il 23 marzo u.s. è intervenuta a precisare che la disposizione in parola si applica a tutti i procedimenti amministrativi, ivi incluse le procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50.

Ovviamente, quale atto interpretativo di natura amministrativa e privo di valenza normativa, la circolare promanante dal MIT ha quali diretti ed immediati destinatari soggetti ben individuati.

Ciò non toglie che la stessa costituisca valido ausilio all’interpretazione ed applicazione della normativa primaria.

Dunque, deve ritenersi che per effetto dell’art. 103, comma 1, del D.L. 18/2020, sono sospesi tutti i termini “ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi”, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020.

Quanto agli effetti pratici che ne discendono, si evidenzia che i termini inerenti le procedure di affidamento di appalti o di concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni (corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020). Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere.

Ovviamente – come chiarito nella circolare – poiché la sospensione del termine è stabilita in favore del soggetto onerato di osservarlo, nulla vieta che quest’ultimo possa comunque validamente porre in essere l’attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione. In tale caso, rimane comunque ferma l’applicazione dell’articolo 103, comma 1, del decreto legge n. 18/2020 per quanto concerne i termini relativi allo svolgimento delle attività conseguenti.

In ogni caso, sia l’art. 103 (al comma 1, secondo alinea), che l’interpretazione offertane nella circolare del MIT accordano un significativo margine di valutazione alle Stazioni appaltanti con particolare riguardo ai procedimenti urgenti, tra cui ovviamente le forniture in ambito sanitario e le opere pubbliche.

Dunque è possibile affermare che i procedimenti amministrativi – tra cui le procedure ad evidenza pubblica – sono sospesi salvo motivate ragioni d’urgenza e, in ogni caso, previa adozione da parte della P.A. di misure idonee a consentirne la prosecuzione, anche al fine di addivenire ad una rapida conclusione dei procedimenti medesimi una volta concluso il periodo di sospensione.

In tale non agevole contesto, sarebbe auspicabile che le SS.AA. adottassero precise indicazioni, anche di carattere generale.

In difetto ed in ogni caso, è consigliabile stimolare le SS.AA. a prendere espressa posizione in ordine alle gare dalle stesse espletate, anche mediante apposita istanza.

Infine, è opportuno precisare che la disposta sospensione non è applicabile anche i procedimenti di rilascio, rinnovo e verifica dell’attestazione SOA, atteso che il relativo procedimento, seppur espletato dagli Organismi di Attestazione (che si afferma esercitino in parte qua una funzione di natura pubblicistica), non è inquadrabile tra i procedimenti amministrativi in senso stretto.

Tanto si chiarisce anche al fine di ovviare ai fraintendimenti che potrebbe ingenerare l’ulteriore previsione recata dall’art. 103,ù del D.L. 18/2020, laddove al comma 2 dispone che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020“.

Sul punto, peraltro, è opportuno segnalare il Comunicato ANAC del 4.3.2020, ove prevede che:

– per i contratti di attestazione aventi scadenza entro il 31 marzo 2020, la sospensione dell’istruttoria di massimo 90 giorni per chiarimenti e integrazioni documentali consentita dall’art. 76 del D.P.R. 207/2010, comma 3, potrà ulteriormente estendersi fino ad un massimo di 150 giorni;

– detta deroga potrà essere disposta per tutte le imprese che ne facciano richiesta, in relazione alle quali le SOA dovranno valutare l’effettiva entità e rilevanza delle difficoltà prospettate dalla singola impresa, al fine di agire in deroga ai termini ordinari;

– le SOA che riceveranno le richieste di usufruire dell’anzidetta deroga sui termini temporali di sospensione dell’istruttoria di qualificazione, dovranno trasmettere all’Autorità (entro il termine del 31 marzo 2020) l’elenco delle imprese richiedenti.

Si precisa peraltro che il Comunicato ANAC – emesso il 4 marzo e quindi in data antecedente al completo “lockdown” del Paese disposto con i D.P.C.M. del 10 e 12 marzo – fa riferimento alle sole zone c.d. “rosse” inizialmente previste.

A seguito dei successivi sviluppi si ritiene tuttavia ragionevolmente riferibile a tutte le imprese situate sull’intero territorio nazionale.