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Movida e rumore: il ruolo dell’ARPAC

by Redazione
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In questi giorni si parla molto della problematica movida e del rumore che genera in alcune zone di Napoli. Una forma di inquinamento acustico che emerge soprattutto in estate, quando i locali all’aperto sono più affollati e quindi creano maggiori disagi. Per capirne di più ci siamo rivolti al dottor Claudio Marro, Direttore Tecnico di ARPAC.

Qual è il ruolo di ARPAC ai sensi della normativa?

Ai sensi della Legge Quadro 447/95 sul rumore, sono di competenza dei Comuni i controlli del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico connessi con il rilascio di provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive, concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali. In sintesi, se il Comune autorizza l’apertura di impianti o attività che emettono rumore, deve poi controllare che vengano rispettati i limiti normativi coerenti con il Piano di zonizzazione acustica comunale.

Ma il Comune come fa a controllare i rumori? Non ha le competenze tecniche e la strumentazione necessaria.

Vero. Deve, infatti, conferire un incarico ad un tecnico Esperto competente in Acustica, dotato degli strumenti necessari.

E non può avvalersi di ARPAC?

Si. Ai sensi della L.R. 10/1998, il Comune può chiedere ad ARPAC di effettuare i controlli mediante convenzione a titolo oneroso. Ma, fermo restando che ciò deve essere coerente con le risorse umane disponibili in ARPAC che notoriamente sono scarse, la convezione deve essere compatibile con l’imparzialità nell’esercizio delle attività istituzionali di ARPAC e non deve determinare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, né deve pregiudicare lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Agenzia. Inoltre, in linea generale, ritengo non opportuno, tranne casi particolari, che il Comune si avvalga di ARPAC in situazioni di controlli del rispetto delle autorizzazioni/concessioni ecc. in quanto ARPAC può intervenire in caso di contenziosi, denunce, conflitti e così via tra Amministrazione Comunale e titolare dell’attività, a supporto dell’Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria, essendo un ente terzo e super partes. Nel momento in cui sottoscrive una convenzione con il Comune, viene meno il ruolo di ente terzo e non può poi intervenire in procedimenti a supporto dell’A.G.

Ma allora l’ARPAC in materia di rumore quando interviene?

ARPAC interviene effettuando controlli degli impianti ad elevato impatto acustico. In sostanza quelli dotati di autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla Regione o dal Ministero. Per questi impianti è previsto un Piano di Monitoraggio e Controlli, la cui conformità deve essere verificata da ARPAC periodicamente, con oneri a carico del titolare degli impianti. Inoltre, atteso che sono di competenza dell’Ente Provincia le funzioni di controllo e di vigilanza per l’attuazione della Legge Quadro in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, ARPAC su mandato della Provincia può assicurare un supporto tecnico ed accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere i dati/informazioni/documenti necessari. Inoltre, ARPAC assicura il supporto alle AA.GG e PP.GG in procedimenti penali.

Quindi per la movida ARPAC non può fare nulla?

Fermo restando che la problematica movida e quindi rumore dovuto a schiamazzi riguarda l’ordine pubblico, ARPAC, mediante convenzione, può effettuare un monitoraggio ambientale nell’area interessata per conto del Comune, per verificare se il rumore è compatibile con la zonizzazione acustica, ma come detto il controllo di conformità di una determinata attività o azienda è di competenza del soggetto che ha rilasciato l’autorizzazione/concessione/licenza ecc.

In sintesi: competenze amministrative e controlli di conformità spettano ai Comuni o alle Provincie (quando la problematica riguarda più comuni) e ARPAC, su richiesta, potrebbe garantire agli Enti locali un supporto tecnico (mediante convenzione a titolo oneroso) per un monitoraggio ambientale di carattere generale. Giusto?

Sintesi perfetta. Aggiungerei che il supporto di ARPAC deve avvenire con risorse umane ed economiche supplementari, da impiegare in un’attività che va considerata come prestazione a favore di terzi e non deve risultare incompatibile con i propri compiti istituzionali, né deve interferire con il pieno raggiungimento dei LEPTA (i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali).